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Coronavirus. La “fantomatica” delibera dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020

25 Marzo 2020 - 11:08 David Puente
Ancora polemiche sulla delibera dello stato di emergenza. Secondo qualcuno è incostituzionale, ma la spiegazione non è corretta

Circolano diversi video sui social, e non solo, dove viene richiesto alle persone di cercare su Google la Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2020 per “scoprire” che Giuseppe Conte e il Governo avevano dichiarato “di nascosto” lo stato di emergenza prima ancora che scoppiasse l’epidemia di Coronavirus in Italia. Ecco una delle richieste di verifica ricevute in questi giorni:

Buongiorno signor Puente e scusi il disturbo volevo segnararle che il presidente Conte il primo di febbraio ha varato un decreto che proclamava lo stato d’emergenza per 6 mesi,molti lo stanno accusando di aver nascosto il problema,provi ad approfondire e a dare spiegazioni,se fosse vero dovrebbe dimettersi.Grazie saluti

Ne avevo parlato in un precedente articolo, anche a seguito del post Facebook di Matteo Salvini bisogna ritornare a spiegarlo.

Il testo della delibera

Ecco la parte relativa alla delibera che viene evidenziata attraverso i social:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La delibera era nota

Nel post Facebook di Salvini viene riportato il testo di una terza persona affidando ad essa la responsabilità della discussione:

Guido Magnisi, noto penalista di Bologna: “Perché non si è dato il massimo risalto ad uno stato di emergenza che sin dal 31 gennaio non solo era previsto, e riconosciuto a livello internazionale, ma era già stato dichiarato? E per una durata di sei mesi?”.

Perché non si era dato massimo risalto? Ne avevano parlato tutti i principali media nazionali, dai giornali ai TG. Ad esempio, ne avevamo parlato a Open nell’articolo del 31 gennaio 2020 dal titolo «Coronavirus, il governo decreta lo stato di emergenza», così come ne aveva parlato sempre il 31 gennaio 2020 SkyTG24 con un’intervista al ministro Speranza:

Perché un mese prima di Codogno?

La prima riguardava lo scoppio dell’epidemia, infatti alcuni sostengono che i primi casi riscontrati in Italia fossero quelli di Codogno. Perché fare una delibera quasi un mese prima? Come avevo spiegato nel precedente articolo, nella stessa delibera vengono spiegate le motivazioni che hanno mosso il Governo ad approvarla:

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunita’ internazionale della Organizzazione mondiale della sanita’ circa la necessita’ di applicare misure adeguate;

Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumita’ connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia;

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già diffuso, pubblicamente e sul sito istituzionale, la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica:

I primi casi di coronavirus in Italia erano quelli di Codogno? No! Il 30 gennaio 2020 erano stati dichiarati positivi due turisti cinesi a Milano, poi trasferiti allo Spallanzani di Roma.

«Non c’era ancora l’epidemia in Italia»

Come ho appena spiegato, la delibera era nata a seguito delle dichiarazioni dell’OMS e dei primi due casi riscontrati in Italia a Milano con i due turisti cinesi il 30 gennaio 2020, il giorno prima della decisione del Governo. Di fatto lo stato di emergenza è previsto dalla legge 225 del 24 febbraio 1992 che prevede che venga emanata la delibera da parte del Governo in casi eccezionali. Questo quanto riportato nell’articolo 5:

Art. 5

1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita’ ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita’ si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

L’articolo 5 rimanda all’articolo 2 dove leggiamo le condizioni che forniscono al Governo per avviare la delibera:

c) calamita’ naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita’ ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Di fatto, come riporta il sito della Camera dei Deputati alla voce «Stato di emergenza e potere di ordinanza», la delibera «può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza». In questo caso si parla, dunque, di una misura preventiva al fine di poter attuare in velocità in caso di necessità.

Illegale perché di 6 mesi e non di 3?

Tra le critiche riscontrate c’è un punto riportato nel sito della Camera:

Il D.L. 59/2012 ha introdotto anche un nuovo comma 1-bis dell’articolo 5, apportando un’ulteriore novità al sistema di protezione civile attraverso l’introduzione di una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di ulteriori sessanta giorni.

La delibera parla chiaramente di 6 mesi, mentre secondo il sito della Camera leggiamo che si può avviare una delibera che abbia durata di tre mesi e poi in caso prorogabile o rinnovabile. Come è possibile? Ebbene, nel testo si fa riferimento al D.L.59 del 2012 ma in questo caso si fa avanti il D.L.1 del 2018 «Codice della protezione civile» dove all’articolo 24 comma 3 leggiamo:

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

In questo caso la durata prevista dalla delibera è di 6 mesi, prorogabile e rinnovabile in caso di necessità.

Non ha forza di legge?

Circola un’immagine con riportato un testo (ripreso anche in alcuni post Facebook) dove si ritiene la delibera sia incostituzionale:

Nel mentre Mattarella era distratto due presidenti emeriti della Corte Costituzionale Valerio Onida e Paolo Maddalena intervistati dalla Rai hanno precisato che i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio Conte e dai vari governatori delle Regioni sono illeciti e incostituzionali.

Infatti la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale viene “dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza di un rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è un provvedimento che non ha forza di legge così come precisato dall’art.3 della legge n.20/1994. Articolo 3 dove si prevede che “nei confronti dei provvedimenti emanati a seguito di deliberazioni del Consiglio dei Ministri e degli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri” debba esserci l’obbligo del “controllo preventivo di legittima da parte della Corte dei Conti” in quanto si tratta di provvedimenti ed atti “non aventi forza di legge”!

Risulta strana la contestazione presente nell’immagine e nel testo diffuso online, soprattutto visto quanto riportato dall’articolo 24 comma 5 del D.L.1 del 2018 «Codice della protezione civile» che esclude il controllo preventivo previsto dalla legge del 1994:

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

[Aggiornamento] Nel messaggio diffuso online viene messo in mezzo il nome del Professor Paolo Maddalena. La segreteria, una volta riscontrato il nome nell’articolo Open, ha precisato che «il Professore non ha mai rilasciato tali dichiarazioni in questa fantomatica intervista fatta con la televisione nazionale».

La «raccolta del sentimento social»

Prima di Salvini non fa altro che raccogliere il tema caldo del momento che sta alimentando i contestatori del Governo Conte. Ne avevano parlato in tanti prima di lui, dal video del complottista Rosario Marcianò – al quale sono stati sequestrati gli account social – ai vari account social di personaggi che incitano a violare la quarantena pensando di essere dalla parte del giusto. La diffusione della narrativa del «governo che sapeva cose nascondendole al mondo» ha fatto si che molti utenti intervenissero con post Facebook del genere:

‼️ AMICI ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE‼️ GUARDATE COSA HO TROVATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 31 GENNAIO 2020. LEGGETE E CONDIVIDETE! USIAMO LA RETE PER FAR CAPIRE ALLO STATO CHE NON SIAMO STUPIDI. QUESTA È LA GAZZETA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 1 FEBBRAIO 2020. SAPEVANO GIÀ TUTTO! DEVONO CHIEDERE SCUSA IN GINOCCHIO A TUTTO IL POPOLO ITALIANO!!!!!!! CONDIVIDETE‼️ FACCIAMOCI SENTIRE CONTROLLATE ANCHE VOI A QUESTO LINK https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/01/26/sg/pdf ‼️
NON È UNA BUFALA‼️

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